Articolo 1983 del Codice Civile

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L' art. 1983 del Codice Civile è rubricato “Controllo del debitore".

Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno.

Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debito



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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