Articolo 1984 del Codice Civile

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L' art. 1984 del Codice Civile è rubricato “Liberazione del debitore".

Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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