L' art. 1998 del Codice Civile è rubricato “Titoli con diritto a premi".
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Nel caso di usufrutto di titoli di credito il godimento dell'usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo.
Il premio è investito a norma dell'art. 1000.
Nel pegno di titoli di credito la garanzia non si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo.
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