Articolo 1999 del Codice Civile

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L' art. 1999 del Codice Civile è rubricato “Conversione dei titoli".

I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi, su richiesta e a spese del possessore.

Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell'art. 2022.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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