Articolo 2043 del Codice Civile

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L' art. 2042 del Codice Civile è rubricato “Risarcimento per fatto illecito".

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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