Articolo 2046 del Codice Civile

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L' art. 2046 del Codice Civile è rubricato “Imputabilità del fatto dannoso".

Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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