Articolo 2798 del Codice Civile

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L' art. 2798 del Codice Civile è rubricato “Assegnazione della cosa in pagamento".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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