Articolo 2799 del Codice Civile

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L' art. 2799 del Codice Civile è rubricato “Indivisibilità del pegno".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finchè questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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