Articolo 2800 del Codice Civile

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L' art. 2800 del Codice Civile è rubricato “Condizioni della prelazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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