Articolo 2051 del Codice Civile

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L' art. 2051 del Codice Civile è rubricato “Danno cagionato da cosa in custodia".

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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