Articolo 2052 del Codice Civile

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L' art. 2052 del Codice Civile è rubricato “Danno cagionato da animali".

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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