Articolo 2053 del Codice Civile

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L' art. 2053 del Codice Civile è rubricato “Rovina di edificio".

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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