Articolo 2058 del Codice Civile

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L' art. 2058 del Codice Civile è rubricato “Risarcimento in forma specifica".

Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.

Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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