Articolo 2057 del Codice Civile

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L' art. 2057 del Codice Civile è rubricato “Danni permanenti".

Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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