Articolo 2056 del Codice Civile

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L' art. 2056 del Codice Civile è rubricato “Valutazione dei danni".

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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