Articolo 2143 del Codice Civile

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L' art. 2143 del Codice Civile è rubricato “Mezzadria a tempo indeterminato".

La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un anno agrario, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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