Articolo 2144 del Codice Civile

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L' art. 2144 del Codice Civile è rubricato “Mezzadria a tempo determinato".

La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.

Se non è comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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