Articolo 2145 del Codice Civile

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L' art. 2145 del Codice Civile è rubricato “Diritti ed obblighi del concedente".

Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica.

La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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