Articolo 2497 sexies del Codice Civile

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L' art. 2497 sexies del Codice Civile è rubricato “Presunzioni".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359.

comma soppresso.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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