Articolo 2497 septies del Codice Civile

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L' art. 2497 septies del Codice Civile è rubricato “Coordinamento fra società".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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