Articolo 2498 del Codice Civile

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L' art. 2498 del Codice Civile è rubricato “Continuità dei rapporti giuridici".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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