Articolo 2500 novies del Codice Civile

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L' art. 2500 novies del Codice Civile è rubricato “Opposizione dei creditori".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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