Articolo 2501 del Codice Civile

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L' art. 2501 del Codice Civile è rubricato “Forme di fusione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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