Articolo 2536 del Codice Civile

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L' art. 2536 del Codice Civile è rubricato “ Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi ".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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