Articolo 2537 del Codice Civile

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L' art. 2537 del Codice Civile è rubricato “ Creditore particolare del socio ".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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