Articolo 2555 del Codice Civile

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L' art. 2555 del Codice Civile è rubricato “Nozione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Breve spiegazione:

L’articolo in esame apre il Titolo VIII - Capo I fornendo la definizione di "azienda" come il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. 
Sul punto è bene distinguere l'impresa dall'azienda, termini che comunemente vengono utilizzati come sinonimi:  
  • l'azienda è il complesso dei beni organizzati, cioè l'insieme dei macchinari, materie prime, locali, brevetti, marchi organizzati funzionalmente dall'imprenditore con lo scopo finale della produzione o scambio di beni o servizi; 
  • diverso invece è il concetto di impresa ex art. 2082 c.c. che attiene invece all'azione di produrre, organizzare e gestire l'attività economica da parte dell'imprenditore. Difatti l'articolo 2082 c.c. del definisce l'imprenditore come "[...] chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi."
Questo comporta che l'azienda essendo il complesso di beni materiali e immateriali è trasferibile nelle forme dell'articolo 2556 e successivi (affitto, vendita ecc), l'impresa essendo un'attività invece non lo è disgiuntamente alla prima.

Esempio:
Tizio è il proprietario di una panetteria. L'impresa è l'azione di produrre e vendere i prodotti da forno; L'azienda invece sarà composta dal magazzino, area adibita alla vendita, laboratorio, materie prime, impastatrice, forno, tavoli, sedie, arredi e anche beni immateriali ad esempio ricette, brevetti ecc.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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