L' art. 2556 del Codice Civile è rubricato “ Imprese soggette a registrazione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.
Breve spiegazione:
L’art. 2556 c.c. stabilisce la forma della prova dei contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà dell’azienda o il suo godimento (ad esempio usufrutto e affitto d’azienda), disponendo che essi devono essere provati per iscritto quando riguardano imprese soggette a registrazione. Si tratta pertanto di una forma ad probationem e non ad substantiam di questi atti, cioè il contratto di trasferimento della proprietà o godimento dell'impresa anche se non redatto in forma scritta non comporta nullità, ma per essere provato in un eventuale giudizio deve avere tale forma.
Il secondo comma prevede inoltre che, se tali contratti sono stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati entro trenta giorni per l’iscrizione nel Registro delle imprese, a cura del notaio rogante o autenticante. L’iscrizione ha funzione di pubblicità dichiarativa, in quanto rende il trasferimento opponibile ai terzi, pur non incidendo sulla validità del contratto.
Resta ferma, in ogni caso, l’osservanza delle forme richieste dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda (ad esempio per gli immobili è necessaria la forma scritta ad substantiam, come richiesto dall'articolo 1350 c.c.) o per la particolare natura del contratto.
Il secondo comma prevede inoltre che, se tali contratti sono stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati entro trenta giorni per l’iscrizione nel Registro delle imprese, a cura del notaio rogante o autenticante. L’iscrizione ha funzione di pubblicità dichiarativa, in quanto rende il trasferimento opponibile ai terzi, pur non incidendo sulla validità del contratto.
Resta ferma, in ogni caso, l’osservanza delle forme richieste dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda (ad esempio per gli immobili è necessaria la forma scritta ad substantiam, come richiesto dall'articolo 1350 c.c.) o per la particolare natura del contratto.
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