Articolo 2610 del Codice Civile

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L' art. 2610 del Codice Civile è rubricato “ Trasferimento dell'azienda ".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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