Articolo 2611 del Codice Civile

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L' art. 2611 del Codice Civile è rubricato “ Cause di scioglimento ".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
3) per volontà unanime dei consorziati;
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
6) per le altre cause previste nel contratto.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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