Articolo 2663 del Codice Civile

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L' art. 2663 del Codice Civile è rubricato “Ufficio in cui deve farsi la trascrizione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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