Articolo 2664 del Codice Civile

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L' art. 2664 del Codice Civile è rubricato “Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale.

Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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