Articolo 2665 del Codice Civile

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L' art. 2665 del Codice Civile è rubricato “Omissioni o inesattezze nelle note".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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