L' art. 2666 del Codice Civile è rubricato “Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.