Articolo 2666 del Codice Civile

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L' art. 2666 del Codice Civile è rubricato “Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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