L' art. 2676 del Codice Civile è rubricato “Diversità tra registri, copie e certificati".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri.
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