Articolo 2677 del Codice Civile

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L' art. 2677 del Codice Civile è rubricato “Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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