Articolo 2717 del Codice Civile

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L' art. 2717 del Codice Civile è rubricato “Valore probatorio di altre copie".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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