L' art. 2718 del Codice Civile è rubricato “Valore probatorio di copie parziali".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.
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