L' art. 2719 del Codice Civile è rubricato “Copie fotografiche di scritture ".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
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