Articolo 2720 del Codice Civile

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L' art. 2720 del Codice Civile è rubricato “ Efficacia probatoria ".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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