L' art. 2721 del Codice Civile è rubricato “ Ammissibilità: limiti di valore ".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58.
Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
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