Articolo 2721 del Codice Civile

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L' art. 2721 del Codice Civile è rubricato “ Ammissibilità: limiti di valore ".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58.

Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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