L' art. 2723 del Codice Civile è rubricato “ Patti posteriori alla formazione del documento ".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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). Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
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