L' art. 2722 del Codice Civile è rubricato “ Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento ".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.
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