Articolo 2722 del Codice Civile

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L' art. 2722 del Codice Civile è rubricato “ Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento ".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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