Articolo 2743 del Codice Civile

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L' art. 2743 del Codice Civile è rubricato “Diminuzione della garanzia".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del suo credito.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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