Articolo 2744 del Codice Civile

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L' art. 2744 del Codice Civile è rubricato “Divieto del patto commissorio".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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