Articolo 2745 del Codice Civile

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L' art. 2745 del Codice Civile è rubricato “Fondamento del privilegio".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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