Articolo 2746 del Codice Civile

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L' art. 2746 del Codice Civile è rubricato “Distinzione dei privilegi".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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