Articolo 2746 del Codice Civile

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L' art. 2746 del Codice Civile è rubricato “Distinzione dei privilegi".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.

Breve spiegazione:

Prima di entrare nella disciplina specifica, è bene indicare quali sono le cause di prelazione. Queste sono definite dall'articolo 2741 c.c. il quale stabilsce che sono cause di prelazione: il privilegio, il pegno e l'ipoteca. I privilegi sono stabiliti dalla legge e incidono in considerazione della causa del credito; il pegno è una garanzia reale e un causa di prelazione, si costituisce su beni mobili e si perfeziona con la consegna del bene; Infine l'ipoteca è una causa di prelazione e si costituisce su beni mobili registrati o immobili e si costituisce con l'iscrizione nei pubblici registri.

Passiamo all'analisi dell'articolo 2746 c.c. il quale stabilisce che vi sono due tipi di privilegio: 

  •  privilegio generale: si esercita su tutti i beni mobili del debitore (non vi è un bene specifico, come in quello speciale, ma colpisce tutti i beni mobili del debitore);
  •  privilegio speciale: si esercita su beni determinati, specifici che possono essere mobili o immobili; 

Esempio:

  • Privilegio generale: ad esempio l'articolo 2751 bis n.1 sancisce che sono privilegiati i crediti per le retribuzioni dei lavoratori dipendenti. In questo caso se il datore di lavoro non paga, il lavoratore ha un credito privilegiato su tutti i beni mobili.
  • Privilegio speciale: ad esempio l'articolo 2772 c.c. primo comma prevede un privilegio speciale per crediti per i tributi indiretti. Il privilegio cade sugli immobili ai quali il tributo si riferisce. 

 



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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