Articolo 2751 bis del Codice Civile

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L' art. 2751 bis del Codice Civile è rubricato “Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;
5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.
5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.

Breve spiegazione

L'articolo 2751 bis del Codice Civile disciplina i privilegi generali su beni mobili, affermando che sono privilegiati i crediti derivanti da rapporti di lavoro o di prestazione d'opera, collocandoli in una posizione di assoluta preminenza nel sistema delle cause legittime di prelazione. 
Questi privilegi sono definitivi “generali” poiché si esercitano su tutti i beni mobili del debitore (art. 2746 c.c.) e sono giustificati dalla causa del credito.
L’ordine indicato dall’articolo in esame non è casuale, ma stabilisce una gerarchia di prevalenza. Ove l’attivo non sia sufficiente a liquidare tutti i creditori privilegiati, l’articolo 2777 c.c. stabilisce la gerarchia dei privilegiati di cui all’articolo 2751 bis. L'articolo 2777 afferma che:
 
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.
Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-bis nell'ordine seguente:
a) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, n. 1;
b) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 2 e 3;
c) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.
I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-bis
L'articolo qui sopra riportato pertanto prevede un ordine di graduazione:
  1.  al primo posto vi sono i crediti derivanti da lavoro subordinato (ex art. 2751 bis n. 1). È il privilegio di grado più elevato, viene tutelata la retribuzione dei lavoratori, includendo "indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro (TFR),  crediti del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile.". Una volta esaurito questo grado, pertanto deve essere liquidato totalmente, si passa al grado di privilegio successivo;
  2. al secondo posto vi sono i crediti ex art. 2751 bis nn. 2 e 3, questi due numeri vengono equiparati, pertanto in una situazione di attivo non sufficiente a soddisfare totalmente questo grado, i numeri 2 e 3 dovranno essere liquidati proporzionalmente, tutti con la stessa percentuale (non viene fatta una distinzione tra i due numeri):
    • al numero 2 dell'art. 2751 bis c.c. vi sono i redditi dei professionisti intellettuali (iscritti agli albi professionali o che esercitano professioni protetti) relativa agli ultimi due anni di  prestazioni comprensivi di "contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale [...]". 
    • al numero 3 dell'art. 2751 bis c.c. vi sono i crediti derivanti da "rapporti di agenzia" limitatemente all'ultimo anno di prestazione, comprensive delle indennità per la cessazione del rapporto.  
  3. al terzo posto vi sono i crediti ex art. 2751 bis nn. 4 e 5, anche in questo caso i due numeri vengono equiparati:
    • al numero 4 dell'art. 2751 bis c.c. sono ricompresi i crediti  del coltivatore diretto, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, limitatamente alla vendita di prodotti. Sono inclusi i crediti del mezzadro e colono ex art. 2765 c.c. (ovvero il privilegio speciale sulla "[...] rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia"), che per effetto dell'art. 2751-bis godono anche della garanzia generale sui mobili;
    • al numero 5 dell'art. 2751 bis c.c. sono ricompresi i crediti delle imprese artigiane (iscritte ai relativi albi) e società ed enti cooperativi di produzione e lavoro (nonchè agricole). Il credito deve riguardare il corrispettivo per la vendita di manufatti o la prestazione di servizi;  
    • a seguito di introduzione successiva dei numeri 5 bis e 5 ter all'articolo 2751 bis, questi si collocano al terzo posto, pertanto sono equiparati ai nn. 4 e 5 e riguardano i crediti delle società agricole e dei loro consorzi per corrispettivi della vendita dei prodotti e i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo per gli oneri retributivi e previdenziali.  
Ciò significa che questi crediti hanno un privilegio generale sui beni mobili, pertanto verranno liquidati subito dopo le prededuzioni (ovvero i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, come i compensi dei curatori o dei professionisti incaricati, che hanno precedenza assoluta) e le spese di giustizia ex art. 2755 c.c. Precedono invece i crediti dello Stato per imposte dirette e indirette. Solo dopo verranno liquidati i creditori chirografari.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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