Articolo 2774 del Codice Civile

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L' art. 2774 del Codice Civile è rubricato “Crediti per concessione di acque".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d'ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformità delle leggi speciali.

Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all'atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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