Articolo 2775 del Codice Civile

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L' art. 2775 del Codice Civile è rubricato “Contributi per opere di bonifica e di miglioramento".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I crediti per i contributi indicati dall'art. 864 sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.

La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all'osservanza delle leggi speciali.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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