Articolo 2784 del Codice Civile

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L' art. 2784 del Codice Civile è rubricato “Nozione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.

Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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